Istituto Statale dei Sordi
 

PER SAPERNE DI PIU' - La Legislazione Europea

Due sono le carte fondamentali a cui gli stati membri dell'Unione Europea devono adeguare la propria legislazione

RISOLUZIONE SULLA LINGUA DEI SEGNI DEI SORDI
(versione Acrobat Reader da stampare)


IL PARLAMENTO EUROPEO

  • vista la sua risoluzione del 13 novembre 1985 sull’Europa dei cittadini (G.U. n. C 345 del 31/12/1985, pag. 27),
  • viste la comunicazione della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull’integrazione sociale dei minorati (G.U. n. C 347 del 31/12/1981, pag. 14) e la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento (G.U. n. C 347 del 31/12/1981, pag. 1),
  • viste le proposte di risoluzione presentate dagli On.li Kuijpers e Vandemeulebroucke sull’informazione delle lingue dei segni per i sordi (doc. B2-767/85) e dagli On.li Chiabrando e altri sulle trasmissioni televisive per sordomuti (doc. B2-1192/85),
  • vista la relazione della Commissione per la gioventù, la cultura, l’istruzione, l’informazione e lo sport (doc. A2-302/87),
  1. considerando che nella Comunità Europea mezzo milione di persone sono completamente sorde e che un numero ben più grande ha difficoltà di udito,
  2. considerando che la maggior parte dei sordi non riusciranno mai a padroneggiare perfettamente il linguaggio parlato,
  3. ricordando che la Lingua dei segni, che può essere a buon diritto considerato un linguaggio a tutti gli effetti, è quello preferito se non l’unico usato dalla maggior parte dei sordi,
  4. riconoscendo che la Lingua dei segni e i suoi interpreti sono uno dei mezzi mediante i quali i sordi accedono alle informazioni necessarie alla vita quotidiana come pure per la lettura e per la comprensione della televisione,
  5. desiderando promuovere l’integrazione dei sordi nella società degli udenti, a condizioni per loro eque,
  6. riconoscendo il grande contributo dato dalla Federazione Mondiale dei Sordi (F.M.S.) nel corso dei passati decenni per migliorare la situazione delle persone sorde ed esprimendo il proprio compiacimento per la creazione di un Segretariato regionale competente per i paesi della Comunità Europea,

* * * * *

Riconoscimento e diritto all’uso della Lingua dei segni

1. si compiace dell’interesse manifestato e degli aiuti forniti a tutt’oggi dalla Commissione alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità;

2. invita la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della Lingua dei segni usata dai sordi;

3. invita gli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono all’uso della Lingua dei segni;

Interpretazione della Lingua dei segni

4. sottolinea che è importante riconoscere come professione l’interpretazione della Lingua dei segni e istituire una formazione a tempo pieno per interpreti di Lingua dei segni, nonché programmi occupazionali in ogni Stato membro sotto la responsabilità delle Associazioni Nazionali dei sordi;

5. sollecita gli Stati membri a sottoporre, di concerto con il Segretariato regionale europeo della Federazione Mondiale dei Sordi (F.M.S.), progetti miranti alla formazione di un numero sufficiente di insegnanti, assistenti e interpreti di Lingua dei segni sovvenzionati dal Fondo sociale europeo;

6. invita le istituzioni comunitarie a dare il buon esempio mettendo a disposizione, come questione di principio, l’interpretazione della Lingua dei segni durante le riunioni organizzate sotto il loro auspicio e alle quali partecipano i sordi;

Lingua dei segni e televisione

7. invita le autorità competenti per le trasmissioni televisive a includere la traduzione nella Lingua dei segni, o almeno la sottotitolazione per i telegiornali, i programmi d’interesse politico e, nella misura del possibile, per una selezione di programmi d’interesse culturale e generale; sollecita inoltre le autorità televisive a determinare, di concerto con il Segretariato generale europeo per i sordi e con l’Unione europea di radiodiffusione, livelli quantitativi minimi sia per l’interpretazione nella Lingua dei segni o per la sottotitolazione dei programmi che si rivolgono rispettivamente ad adulti e bambini che per il teletesto;

8. sollecita gli Stati membri ad assicurare che tutte le circolari governative pertinenti in materia di assistenza sociale, salute e occupazione siano trasmesse in video, usando la Lingua dei segni, ad uso delle comunità dei non udenti;

9. invita la Commissione a sostenere la ricerca dei servizi televisivi per i sordi;

Insegnamento della Lingua dei segni agli udenti

10. invita gli Stati membri ad appoggiare , in cooperazione con la Commissione, progetti pilota miranti all’insegnamento della Lingua dei segni a bambini e adulti udenti utilizzando persone sorde preparate per questo scopo, nonché la ricerca in tale settore;

Dizionari di Lingua dei segni

11. sollecita gli Stati membri a promuovere la pubblicazione di dizionari aggiornati delle rispettive Lingue dei segni nazionali, nonché la ricerca in tale settore; invita la Commissione a favorire tali attività e a promuovere, a tempo debito, l’elaborazione di dizionari multilingue delle Lingue dei segni usate nella Comunità;

Scambi linguistici

12. invita la Commissione a esaminare al momento opportuno, quale sia il modo migliore per realizzare degli scambi a livello comunitario tra gli esperti nei linguaggi e nelle culture dei segni dei rispettivi paesi;

Aspetti istituzionali e finanziari

13. ritiene essenziale che i sordi siano completamente coinvolti nella definizione della politica per i non udenti a livello nazionale e comunitario, in particolare attraverso il Segretariato regionale europeo della Federazione Mondiale dei Sordi;

14. chiede che nel bilancio comunitario sia prevista una dotazione più generosa per lo sviluppo di servizi a favore dei sordi negli Stati membri;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al Segretariato generale europeo della Fondazione Mondiale dei sordi e all’Unione europea di radiodiffusione.

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DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON MINORAZIONI UDITIVE
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UNESCO, Parigi, 5. 8. 1991

  1. Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i popoli delle Nazioni Unite hanno proclamato l’uguaglianza e la inalienabilità dei Diritti di tutti i membri della famiglia umana quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
  2. Considerato che nello stesso documento i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei Diritti fondamentali dell’Uomo, nella dignità e nel valore della persona umana garantendo a ogni individuo uguaglianza in libertà, dignità e diritti, nonché l’assistenza medica, l’istruzione gratuita, la libera scelta della professione e dell’impiego, la libertà di associazione;
  3. Considerato che i principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite su “i diritti dei fanciulli” e i documenti dell’OMS e del BIT inerenti alla riabilitazione dei minorati e dell’UNESCO riguardo all’educazione speciale e all’educazione permanente;
  4. Considerato che i diritti umani riconosciuti universalmente debbono venire universalmente applicati e che quindi le persone con minorazioni uditive nel mondo intero hanno gli stessi diritti degli altri membri;
  5. Considerato che i minorati uditivi idiopatici hanno una minorazione esclusivamente sensoriale senza implicazioni di natura psichica e che attraverso una idonea istruzione possono venire totalmente riabilitati e svolgere nella comunità un ruolo pari agli altri membri, mentre se lasciati privi d’istruzione e quindi nell’impossibilità d’intrattenere relazioni umane subiscono turbe psichiche e sono costretti a condurre una vita vegetativa priva di ogni interesse e contraria ai principi enunciati nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo;
  6. Considerata la necessità di precisare i diritti umani basilari delle persone minorate dell’udito, e di richiamare solennemente sopra di esse l’attenzione dei Governi, delle Nazioni Unite e Agenzie specializzate, delle Organizzazioni internazionali non governative, delle istituzioni, enti e associazioni che operano nel settore della riabilitazione e dell’inserimento sociale dei sordi, affinché le affermazioni di principio dei documenti internazionali citati possano trasformarsi, anche per i Sordi, in realtà vive e operanti.


ART. 1

Le persone sorde debbono poter godere effettivamente degli stessi diritti universali riconosciuti agli altri membri della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, da quella dei Diritti del fanciullo e dai documenti approvati dalle Assemblee Generali dell’OMS, dell’UNESCO e dell’OIT;

ART. 2

Debbono essere prese, sia in campo internazionale, sia in campo nazionale, adeguate urgenti misure atte a consentire un trattamento moderno dei problemi afferenti la sordità, rimuovendo le superate opinioni sulle possibilità limitate delle persone sorde che trovano fondamento su vecchie attitudini dovute a prevenzioni e pregiudizi dimostratisi errati;

ART. 3

Perché i sordi possano effettivamente godere in eguale misura dei diritti degli altri cittadini, è necessario che le comunità provvedano con leggi o altre misure previste da questa Dichiarazione a proteggere i diritti delle persone minorate dell’udito per condurre a termine gli scopi della complessa riabilitazione e integrazione nel sistema della società;

ART. 4

a) I giovani minorati dell’udito debbono beneficiare della sicurezza sociale, secondo speciali criteri, di diagnosi precoce polispecialistica, di scuole speciali, di apparecchi gratuiti di protesi acustica, del libero orientamento professionale e scolastico, di speciali istituti professionali e superiori,

b) la qualità e la priorità dell’educazione e dell’istruzione per i bimbi sordi debbono essere garantite e accordate in termini uguali a quelli assicurati alla popolazione in generale,

c) deve essere assicurata la libertà di sperimentazione di tutti i metodi e sistemi educativi. I genitori e le Associazioni dei Sordi debbono concorrere all’opera di istruzione e di educazione;

ART. 5

a) Le comunità, con la collaborazione e con l’aiuto delle associazioni nazionali dei minorati dell’udito, debbono intraprendere i passi necessari a fare sforzi adeguati al fine di realizzare i legittimi desideri e gli scopi delle persone sorde, per la loro effettiva indipendenza dalla società con parità di diritti e doveri con gli altri membri,

b) debbono elaborare, in armonia con questi principi, programmi specifici e adeguati, secondo le condizioni sociali ed economiche delle rispettive comunità

ART. 6

E’ necessario assicurare un lavoro idoneo e di soddisfazione personale ai minorati dell’udito, scelto liberamente fra le 1.260 professioni e mestieri per svolgere i quali è necessario il senso dell’udito;

ART. 7

E’ necessario assicurare, in particolare, alla persona sorda le possibilità di comunicazione, abbattendo le barriere che vi si frappongono, sia tramite l’istruzione permanente e, ove possibile, i sussidi acustici, sia tramite idonei adattamenti di sussidi grafici e visivi, sottotitolazione di films e trasmissioni TV e servizi di interpretariato del linguaggio gestuale e della dattilologia. nel contempo è necessario rimuovere le prevenzioni esistenti nella scuola verso il linguaggio dei gesti;

ART. 8

a) Per assicurare alle persone con minorazioni uditive un’adeguata opera riabilitativa, è necessario che le comunità riconoscano le organizzazioni nazionali dei minorati dell’udito quali strumenti fondamentali di rappresentanza dei diritti dei sordi dove confluiscono esperienze familiari, di istruzione, di formazione professionale, di vita comunitaria e sociale, di istruzione permanente e d’impiego di tempo libero delle persone minorate dell’udito,

b) devono essere assicurati alle associazioni i riconoscimenti giuridici, gli strumenti e i mezzi necessari perché possano provvedere all’assistenza morale e materiale nelle comunità in cui vivono e lavorano i minorati dell’udito, al fine di condurre a termine le loro aspirazioni e il loro lavoro in un clima di serenità rendendosi utili con l’offrire alla società i loro talenti e le loro esperienze;

ART. 9

a) E’ necessario che le comunità assicurino adeguati strumenti per l’organizzazione di idonei istituti e scuole per la preparazione del personale scientifico e di quello specializzato per la diagnosi, la terapia, l’istruzione culturale e professionale, l’istruzione permanente, l’applicazione e l’uso dei sussidi acustici e visivi e l’interpretariato gestuale,

b) è necessario, altresì, che i governi e le organizzazioni internazionali provvedano contemporaneamente ad assicurare uno scambio costante di esperienze, informazioni e innovazioni scientifiche,

c) a tal fine la F.M.S., raggruppando le associazioni nazionali dei minorati dell’udito e i maggiori esperti nel campo della riabilitazione e sicurezza di queste persone nel mondo intero, è impegnata a sviluppare e offrire la propria collaborazione e consultazione per i problemi di studio, ricerca e scambio.


La F.M.S. è impegnata a proseguire nell’iniziativa dell’istituzione dell’istituto internazionale sulla sordità.

Parigi, 5 agosto 1991 (UNESCO)

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