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DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON MINORAZIONI UDITIVE
(versione Acrobat
Reader da stampare)
UNESCO, Parigi, 5. 8. 1991
- Considerato
che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
i popoli delle Nazioni Unite hanno proclamato l’uguaglianza
e la inalienabilità dei Diritti di tutti i membri della
famiglia umana quale fondamento della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo;
- Considerato
che nello stesso documento i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato la loro fede nei Diritti fondamentali dell’Uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana garantendo
a ogni individuo uguaglianza in libertà, dignità
e diritti, nonché l’assistenza medica, l’istruzione
gratuita, la libera scelta della professione e dell’impiego,
la libertà di associazione;
-
Considerato che i principi enunciati nella Dichiarazione delle
Nazioni Unite su “i diritti dei fanciulli” e i documenti
dell’OMS e del BIT inerenti alla riabilitazione dei minorati
e dell’UNESCO riguardo all’educazione speciale e all’educazione
permanente;
-
Considerato che i diritti umani riconosciuti universalmente debbono
venire universalmente applicati e che quindi le persone con minorazioni
uditive nel mondo intero hanno gli stessi diritti degli altri
membri;
-
Considerato che i minorati uditivi idiopatici hanno una minorazione
esclusivamente sensoriale senza implicazioni di natura psichica
e che attraverso una idonea istruzione possono venire totalmente
riabilitati e svolgere nella comunità un ruolo pari agli
altri membri, mentre se lasciati privi d’istruzione e quindi
nell’impossibilità d’intrattenere relazioni
umane subiscono turbe psichiche e sono costretti a condurre una
vita vegetativa priva di ogni interesse e contraria ai principi
enunciati nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo;
-
Considerata la necessità di precisare i diritti umani basilari
delle persone minorate dell’udito, e di richiamare solennemente
sopra di esse l’attenzione dei Governi, delle Nazioni Unite
e Agenzie specializzate, delle Organizzazioni internazionali non
governative, delle istituzioni, enti e associazioni che operano
nel settore della riabilitazione e dell’inserimento sociale
dei sordi, affinché le affermazioni di principio dei documenti
internazionali citati possano trasformarsi, anche per i Sordi,
in realtà vive e operanti.
ART.
1
Le
persone sorde debbono poter godere effettivamente degli stessi diritti
universali riconosciuti agli altri membri della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, da quella dei Diritti del fanciullo
e dai documenti approvati dalle Assemblee Generali dell’OMS,
dell’UNESCO e dell’OIT;
ART. 2
Debbono
essere prese, sia in campo internazionale, sia in campo nazionale,
adeguate urgenti misure atte a consentire un trattamento moderno
dei problemi afferenti la sordità, rimuovendo le superate
opinioni sulle possibilità limitate delle persone sorde che
trovano fondamento su vecchie attitudini dovute a prevenzioni e
pregiudizi dimostratisi errati;
ART. 3
Perché
i sordi possano effettivamente godere in eguale misura dei diritti
degli altri cittadini, è necessario che le comunità
provvedano con leggi o altre misure previste da questa Dichiarazione
a proteggere i diritti delle persone minorate dell’udito per
condurre a termine gli scopi della complessa riabilitazione e integrazione
nel sistema della società;
ART. 4
a) I giovani minorati dell’udito debbono beneficiare della sicurezza
sociale, secondo speciali criteri, di diagnosi precoce polispecialistica,
di scuole speciali, di apparecchi gratuiti di protesi acustica,
del libero orientamento professionale e scolastico, di speciali
istituti professionali e superiori,
b) la
qualità e la priorità dell’educazione e dell’istruzione
per i bimbi sordi debbono essere garantite e accordate in termini
uguali a quelli assicurati alla popolazione in generale,
c) deve
essere assicurata la libertà di sperimentazione di tutti
i metodi e sistemi educativi. I genitori e le Associazioni dei Sordi
debbono concorrere all’opera di istruzione e di educazione;
ART.
5
a) Le
comunità, con la collaborazione e con l’aiuto delle
associazioni nazionali dei minorati dell’udito, debbono intraprendere
i passi necessari a fare sforzi adeguati al fine di realizzare i
legittimi desideri e gli scopi delle persone sorde, per la loro
effettiva indipendenza dalla società con parità di
diritti e doveri con gli altri membri,
b) debbono
elaborare, in armonia con questi principi, programmi specifici e
adeguati, secondo le condizioni sociali ed economiche delle rispettive
comunità
ART.
6
E’
necessario assicurare un lavoro idoneo e di soddisfazione personale
ai minorati dell’udito, scelto liberamente fra le 1.260 professioni
e mestieri per svolgere i quali è necessario il senso dell’udito;
ART.
7
E’
necessario assicurare, in particolare, alla persona sorda le possibilità
di comunicazione, abbattendo le barriere che vi si frappongono,
sia tramite l’istruzione permanente e, ove possibile, i sussidi
acustici, sia tramite idonei adattamenti di sussidi grafici e visivi,
sottotitolazione di films e trasmissioni TV e servizi di interpretariato
del linguaggio gestuale e della dattilologia. nel contempo è
necessario rimuovere le prevenzioni esistenti nella scuola verso
il linguaggio dei gesti;
ART.
8
a) Per
assicurare alle persone con minorazioni uditive un’adeguata
opera riabilitativa, è necessario che le comunità
riconoscano le organizzazioni nazionali dei minorati dell’udito
quali strumenti fondamentali di rappresentanza dei diritti dei sordi
dove confluiscono esperienze familiari, di istruzione, di formazione
professionale, di vita comunitaria e sociale, di istruzione permanente
e d’impiego di tempo libero delle persone minorate dell’udito,
b) devono
essere assicurati alle associazioni i riconoscimenti giuridici,
gli strumenti e i mezzi necessari perché possano provvedere
all’assistenza morale e materiale nelle comunità in
cui vivono e lavorano i minorati dell’udito, al fine di condurre
a termine le loro aspirazioni e il loro lavoro in un clima di serenità
rendendosi utili con l’offrire alla società i loro
talenti e le loro esperienze;
ART.
9
a) E’
necessario che le comunità assicurino adeguati strumenti
per l’organizzazione di idonei istituti e scuole per la preparazione
del personale scientifico e di quello specializzato per la diagnosi,
la terapia, l’istruzione culturale e professionale, l’istruzione
permanente, l’applicazione e l’uso dei sussidi acustici
e visivi e l’interpretariato gestuale,
b) è
necessario, altresì, che i governi e le organizzazioni internazionali
provvedano contemporaneamente ad assicurare uno scambio costante
di esperienze, informazioni e innovazioni scientifiche,
c) a
tal fine la F.M.S., raggruppando le associazioni nazionali dei minorati
dell’udito e i maggiori esperti nel campo della riabilitazione
e sicurezza di queste persone nel mondo intero, è impegnata
a sviluppare e offrire la propria collaborazione e consultazione
per i problemi di studio, ricerca e scambio.
La F.M.S. è impegnata a proseguire nell’iniziativa
dell’istituzione dell’istituto internazionale sulla
sordità.
Parigi,
5 agosto 1991 (UNESCO)
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